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Calcioscommesse, deferite sei società dilettantistiche: nell’elenco anche un club reggino

Calcioscommesse, deferite sei società dilettantistiche: nell’elenco anche un club reggino
Dilettanti
21/01/2020 14:56 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
La Figc ha reso noto il deferimento da parte del Procuratore Federale di sei società, coinvolti anche dirigenti e calciatori.

Un’autentica bufera legata al calcioscommesse, che affonda le sue radici nella stagione 2015/2016. Al termine di un’indagine partita da Reggio Calabria,  nella giornata odierna è stato ufficializzato il deferimento di sei club, tre dirigenti e tre calciatori. Per quanto concerne il calcio nostrano, nel mirino della Procura Federale è finito il Gallico Catona.

Di seguito, il testo pubblicato oggi sul sito della FIGC.

Il Procuratore Federale f.f., esaminate le risultanze istruttorie dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria competente di Reggio Calabria ed effettuate le indagini in ambito federale, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare –:

1. il sig. GAETANO CUTRUFO, all’epoca dei fatti amministratore unico della Siracusa Calcio s.r.l.: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonchè dell’art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per avere lo stesso in data 2.10.2016, nonostante la sua posizione di legale rappresentante pro tempore di una società affiliata alla F.I.G.C., effettuato una scommessa live presso un soggetto non autorizzato su di una gara di calcio ottenendo che la stessa fosse garantita dal sig. I. D., che a sua volta svolgeva attività illegale di raccolta di scommesse delle quali assicurava in proprio il pagamento;

2. il sig. GRAZIANO CUTRUFO, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Sport Club Palazzolo: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonchè dell’art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso delle stagioni sportive 2015 – 2016 e 2016 – 2017, nonostante la sua posizione di dirigente di una società affiliata alla F.I.G.C., effettuato molteplici scommesse su gare di calcio accettate dal sig. I. D., che svolgeva attività illegale di raccolta di scommesse delle quali riscuoteva la puntata ed assicurava in proprio il pagamento;

3. il sig. ANTONINO CORMACI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Gallico Catona: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonchè dell’art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2016 – 2017, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per una società affiliata alla F.I.G.C., svolto attività volta alla monetizzazione di assegni che il sig. I. D., che svolgeva attività illegale di raccolta di scommesse su gare di calcio delle quali riscuoteva la puntata ed assicurava in proprio il pagamento, riceveva da singoli giocatori quale pagamento delle puntate, così partecipando fattivamente all’attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio assicurando la fruibilità dei proventi rivenienti dalla stessa;

4. il sig. FABIO FIOCCO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. Casmo: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonchè dell’art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2015 – 2016, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per una società affiliata alla F.I.G.C., svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio in Piemonte ed in Lombardia, nell’ambito dell’organizzazione a capo della quale vi era il sig. I. D., ricevendo dai giocatori dallo stesso procacciati il pagamento delle puntate e rimettendo le somme così ottenute al sig. Iannì, trattenendo per sé la provvigione pattuita;

5. il sig. FRANCESCO FRANCO, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Real: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonchè dell’art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso delle stagioni sportive 2015 – 2016 e 2016 – 2017, nonostante la sua posizione di dirigente tesserato per una società affiliata alla F.I.G.C., svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nella città di Reggio Calabria e nel territorio limitrofo, nell’ambito dell’organizzazione a capo della quale vi era il sig. I. D., ricevendo dai giocatori dallo stesso procacciati il pagamento delle puntate e rimettendo le somme così ottenute al sig. I. D., trattenendo per sé la provvigione pattuita; lo stesso sig. Francesco Franco, inoltre, in molte occasioni e nello stesso periodo di tempo accompagnava il sig. I. D. quando lo stesso doveva consegnare o prelevare ingenti somme di denaro in contanti, frutto delle giocate illegali o da pagare a giocatori che avevano vinto effettuando le stesse;

6. il sig. MARCO LEVATO, nella stagione sportiva 2016 – 2017 calciatore tesserato per la società S.S.D. Avis Pleiade Policoro s.r.l.: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonchè dell’art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2016 – 2017, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per una società affiliata alla F.I.G.C., svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nel territorio di Reggio Calabria e nelle zone limitorfe, nell’ambito dell’organizzazione a capo della quale vi era il sig. I. D., ricevendo dai giocatori dallo stesso procacciati il pagamento delle puntate e rimettendo le somme così ottenute al sig. I. D., trattenendo per sé la provvigione pattuita;

7. la società SIRACUSA CALCIO s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (art. 6,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte contestate al suo dirigente dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti, sig. Gaetano Cutrufo;

8. la società A.S.D. SPORT CLUB PALAZZOLO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte contestate al suo dirigente all’epoca dei fatti, sig. Graziano Cutrufo;

9. la società A.S.D. GALLICO CATONA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore)per le condotte contestate al suo calciatore all’epoca dei fatti, sig. Antonino Cormaci;

10. la società A.S. CASMO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (art. 6,comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte contestate al suo calciatore all’epoca dei fatti, sig. Fabio Fiocco;

11. La società A.S.D. REAL a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte contestate al suo dirigente all’epoca dei fatti, sig. Francesco Franco;

12. la società S.S.D. AVIS PLEIADE POLICORO s.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore)per le condotte contestate al suo calciatore all’epoca dei fatti, sig. Marco Levato;

Redazione ReggioNelPallone.it
Testata giornalistica online Aut. Trib. di Reggio Calabria n. 11/2010 Il calcio e lo Sport nella Provincia di Reggio Calabria.

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