Grosseto-Reggina del 2010, amaranto senza colpe. Carobbio invece…
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Giovedì 10 Maggio 2012 15:13



Nel maxi documento della Procura Federale, da cui sono scattati i deferimenti,  c’è spazio anche per Grosseto-Reggina del maggio 2010. Precisa la ricostruzione degli inquirenti: Ribic e Gegic, appartenenti al cosiddetto clan degli zingari, presero accordi con alcuni giocatori del Grosseto: Carobbio, Conteh, Acerbis, Turati e Joelson. L’accordo prevedeva una sconfitta dei maremmani con uno scarto di due reti, e nessun gol nei primi 15’ di gara. Il compenso per i cinque giocatori era di 100 mila euro, cifra da dividere per ciascun calciatore. La gara invece terminò 2 a 2 con il rigore realizzato da Consonni poco prima del fischio finale. Carobbio, interrogato dagli inquirenti, conferma tutto: ”Visti gli accordi disattesi, fummo costretti a tornare a Ribic e Gegic il nostro compenso. Il rigore del 2 a 2? Joelson non volle tirare, forse perché era in comproprietà con la Reggina”. 

Al contrario di Carobbio e Conteh, gli altri tre diretti interessati durante l’interrogatorio hanno negato ogni addebito. Dalla valutazione delle risultanze probatorie si evince come gli inquirenti confermano gli addebiti anche per Joelson, Acerbis e Turati. Questa la conclusione della Procura Federale in merito a a Grosseto-Reggina del 2010:Da quanto sin qui evidenziato emerge inconfutabilmente che Carobbio, Conteh, Joelson, Acerbis e Turati hanno posto in essere, in concorso tra loro e con altri soggetti non appartenenti all’ordinamento federale, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in oggetto, percependo, all’uopo, somme di denaro. Tali atti non hanno raggiunto lo scopo solo in virtù dell’imprevedibile andamento della gara”. Grosseto quindi accusato di responsabilità oggettiva per il comportamento irregolare di alcuni tesserati.

Quanto alla Reggina, il club amaranto non viene minimamente coinvolto dal tentativo poi fallito di combine:Quanto alla posizione della Reggina, questo ufficio ritiene che alla stessa non possa essere contestata alcun tipo di responsabilità, tantomeno la responsabilità presunta, prevista dall’Art.4 comma 5, CGS, in quanto, nella specie, la mancanza di qualsivoglia puntuale riferimento alla società avvantaggiata dall’illecito consente di escludere, quanto meno sotto il profilo di un ragionevole dubbio, che la Reggina abbia partecipato all’illecito o che ne sia stata a conoscenza ”.

rnp

grossetorcedizione2009-2010

 

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